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Eco Bonus

Il Decreto rilancio ha previsto un ampliamento dell' incentivo fiscale finalizzato alla riqualificazione energetica e sismica degli edifici esistenti, parliamo del Super-ecobonus 110%.
Affinché gli interventi rientrino tra quelli previsti dal Superbonus 110% è requisito principale che siano finalizzati ad apportare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o comunque della classe energetica più alta.

Quali interventi potranno accedere al nuovo Ecobonus 110%?

La detrazione del 110% sarà fruibile per gli interventi di riqualificazione energetica, tra cui anche l' installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Sisma Bonus

Il Sismabonus trova applicazione per i condomini e per le persone fisiche che effettuano lavori finalizzati al miglioramento sismico.

Chi può utilizzare il Sisma Bonus?

Possono beneficiare del Sismabonus coloro che effettuano interventi di ristrutturazione volti a ridurre il rischio sismico dell’edificio, a condizione che non si trovi in zona sismica 4. La detrazione fiscale spetta anche in caso di demolizione e ricostruzione, a patto di migliorare la classe di rischio sismico dell’edificio. La detrazione del 110% è applicabile anche nel caso in cui gli interventi effettuati sulla seconda casa (unifamiliare) siano finalizzati al miglioramento antisismico. È pertanto possibile beneficiare della detrazione anche per gli interventi di messa in sicurezza, quindi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico, su tutte le seconde case.

SUPER BONUS 110%

Chi può usufruire del Superbonus 110%?

I Condomìni

per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, finalizzati all’ottenimento di risparmi energetici e alla riduzione del rischio sismico.

Le Persone Fisiche

al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni relativamente ad interventi su singole unità immobiliari (non più di due in caso di Ecobonus potenziato al 110%).

Gli Istituti autonomi case popolari (IACP)

comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Cooperative di abitazione a proprietà indivisa

per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.